ASPETTI LEGALI

“Diritto europeo: rivendita di software”

Con riferimento al principio fondamentale che governa il software, secondo cui la distribuzione di software per computer avviene tramite una vendita, la Direttiva Europea sul Software 2009/24/CE, art. 4(2)ammette le vendite di licenze di software secondario e afferma: “La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

Il 3 luglio 2012 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata a sfavore di Oracle in un caso che ha confermato la possibilità della rivendita di software secondario in Europa. La CGUE ha stabilito che il “principio di esaurimento” si applica anche al software digitale / software in forma intangibile, il quale comprende i contratti multilicenza venduti da altri fornitori di software come Microsoft. Per una sintesi della sentenza della CGUE vedere l’articolo: Storica sentenza della Corte di Giustizia Europea: il software usato è legale.

Comportamenti economici illegali:

Nell’ambito di un mercato delle licenze di software secondario in continua crescita sono emersi comportamenti commerciali illegali.

Viene per esempio deliberatamente rivenduto del software che non è ‘adeguato allo scopo’ e che non supererebbe il controllo di conformità da parte del venditore del software. Per esempio, esistono fornitori di software secondario che pubblicizzano l’utilizzo di un’”Attestazione notarile” quale “assicurazione” legale a favore del cliente, ma in verità tale attestazione potrebbe essere utilizzata (e così è stato) per mascherare una provenienza potenzialmente illecita. Altri fornitori fraudolenti di software rivendono illegalmente il pacchetto Microsoft Partner o il download / le chiavi di MSDN a prezzi bassissimi (anche rispetto ai livelli di prezzo previsti dal mercato del software secondario). Esistono anche fornitori di software secondario che rivendono “certificati software” aziendali di propria creazione e forniscono fatture che contengono descrizioni del prodotto senza i dati relativi al codice univoco del contratto di licenza Microsoft proveniente dal cliente Microsoft originale.

In questi casi, i clienti di software usato potrebbero trovarsi inconsapevolmente ad acquistare documenti o certificati in carta intestata poco attendibili, che non contengono licenze software valide. Il risparmio economico di breve periodo può inizialmente sembrare allettante, ma si rivelerà inconsistente in caso di controllo e conseguente rischio di un’azione legale per carenza di conformità da parte del venditore di software.

Aspetti legali da verificare:

Discount-Licensing è certificata ISO 9001: 2015 (UE e Regno Unito), fornisce prodotti software e servizi che soddisfano i requisiti normativi / legali applicabili così come i requisiti dei clienti in conformità coi criteri dell’Organizzazione internazionale per la normazione. Al fine di ottemperare alla Direttiva Europea sul software n. 2009/24/CE e alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del luglio 2012, il legittimo fornitore di software secondario dovrà fornire i seguenti dati per ciascuna transazione:

1. il software è stato “utilizzato” per la prima volta all’interno dell’Europa (‘paese originario di utilizzazione’);

2. il codice univoco del contratto di licenza (CL) del cliente Microsoft originale / il codice articolo del prodotto, i quali identificano la società che per prima ha acquistato il software e l’oggetto dell’acquisto;

3. conferma della rinuncia a utilizzare il software e che questo è stato disinstallato dal/i server del cliente Microsoft originale;

4. documentazione attestante la titolarità, la quale riconduca al cliente Microsoft originale.

BREXIT

il 31 dicembre 2020 il Regno Unito (UK) è uscito formalmente dall’Unione europea (UE). Clicca qui per visualizzare la nostra dichiarazione.